Statuto associazione |
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STATUTO ASSOCIAZIONE “ CAMILLA LA STELLA CHE BRILLA ONLUS “
Denominazione - Sede - Scopo Art. 1 È costituita l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE “ CAMILLA LA STELLA CHE BRILLA ONLUS “. Art. 2 Essa ha sede legale in Calvizzano alla via dell’ Indipendenza 60, in Provincia di Napoli. Art. 3 L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati di “ Microcefalia con Ipoplasia Ponte Cerebellare “ , “ Sindrome di West “ e di altre patologie o malattie cosiddette rare.
L'Associazione non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del D. Lgs. 4.12.1997 n.460. Patrimonio ed esercizi sociali Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460. Art. 5 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460. Soci Art. 6 Sono Soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di motivare tanto l'ammissione che il rifiuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Art. 7 La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata limitatamente al rimborso delle spese viaggio connesse alle attività svolte. Amministrazione Art. 8 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, ad eccezione dei primi tre che sono nominati in seno all'atto costitutivo; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Art. 9 Il Consiglio nomina, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Art. 10 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 11 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 12 Il Presidente ed in sua assenza, il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, il Vicepresidente e se nominato il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa dell'Associazione. Assemblee Art. 13 I Soci convocati almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Art. 14 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Art. 15 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei consiglieri. Art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Quanto scritto vale anche per modificare l'atto costitutivo e lo statuto. Collegio dei Revisori Art. 18 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea, ad eccezione dei primi eletti che sono nominati in seno all'atto costitutivo. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Scioglimento Art. 19 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 -comma 190- della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Controversie Art. 20 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in via preliminare, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea unitamente alla costituzione degli altri organi sociali; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 21 Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute
STATUTO ASSOCIAZIONE “ CAMILLA LA STELLA CHE BRILLA ONLUS “
Denominazione - Sede - Scopo Art. 1 È costituita l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE “ CAMILLA LA STELLA CHE BRILLA ONLUS “. Art. 2 Essa ha sede legale in Calvizzano alla via dell’ Indipendenza 60, in Provincia di Napoli. Art. 3 L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati di “ Microcefalia con Ipoplasia Ponte Cerebellare “ , “ Sindrome di West “ e di altre patologie o malattie cosiddette rare.
L'Associazione non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del D. Lgs. 4.12.1997 n.460. Patrimonio ed esercizi sociali Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460. Art. 5 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460. Soci Art. 6 Sono Soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di motivare tanto l'ammissione che il rifiuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Art. 7 La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata limitatamente al rimborso delle spese viaggio connesse alle attività svolte. Amministrazione Art. 8 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, ad eccezione dei primi tre che sono nominati in seno all'atto costitutivo; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Art. 9 Il Consiglio nomina, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere. Art. 10 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 11 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 12 Il Presidente ed in sua assenza, il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, il Vicepresidente e se nominato il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa dell'Associazione. Assemblee Art. 13 I Soci convocati almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Art. 14 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Art. 15 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei consiglieri. Art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Quanto scritto vale anche per modificare l'atto costitutivo e lo statuto. Collegio dei Revisori Art. 18 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea, ad eccezione dei primi eletti che sono nominati in seno all'atto costitutivo. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Scioglimento Art. 19 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 -comma 190- della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Controversie Art. 20 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in via preliminare, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea unitamente alla costituzione degli altri organi sociali; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 21 Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute |
